Lo Statuto

  1. Denominazione e sede  

È costituita l’associazione denominata “BRAINY” (di seguito l’”Associazione”), con sede in Milano, via  Camillo Hajech 29. 1. Una volta che la Riforma del Terzo Settore avrà trovato piena applicazione e  l’Associazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovrà utilizzare la locu zione “Ente del Terzo Settore” o alternativamente l’acronimo “ETS”.  

  1. Durata dell’Associazione  

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straor dinaria degli associati.  

  1. Scopo e attività dell’Associazione  

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e  di utilità sociale. In particolare l’Associazione si propone di sostenere, in via esclusiva o principale, la  ricerca sui tumori cerebrali e nell’ambito delle neuroscienze.  

L’Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto all’attività prin cipale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse vo lontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà  svolgere è l’organo amministrativo.  

L’Associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio economiche.  

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di dona zioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività, nel rispetto  dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.  

  1. Ammissione, diritti e doveri degli associati  

I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta all’organo  amministrativo che delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere co municata all’interessato e annotata, a cura dell’organo amministrativo, nel libro degli associati.  

In caso di rigetto della domanda, l’organo amministrativo deve motivare la deliberazione di rigetto e  darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deli berazione di rigetto, chiedere che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea in occasione del la successiva convocazione. 

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.  

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo tem poraneo, fermo restando il diritto di recesso.  

Possono aderire all’Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che  partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.  

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata  dall’organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statuta rie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà es sere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.  

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate  dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli  effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato  minorenne.  

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per  l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi  amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candi dato per gli organi dell’Associazione.  

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve  presentare espressa domanda di presa di visione all’organo amministrativo, il quale provvede entro il  termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede  dell’Associazione alla presenza di persona indicata dall’organo amministrativo.  

Gli associati hanno il dovere di:  

– adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;  

– rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;  

– versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente  dall’organo amministrativo. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono  rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.  

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun dirit to sul patrimonio della stessa.  

  1. Organi dell’Associazione  

Gli organi dell’Associazione sono:  

– assemblea degli associati,  

– organo amministrativo (consiglio direttivo), 

– presidente,  

– organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.  

  1. Elezioni alle cariche associative  

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è in formata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.  

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria  candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell’assemblea, dandone  comunicazione scritta al presidente dell’Associazione.  

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.  

Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l’immediata  decadenza dalla carica.  

  1. Assemblea degli associati  

L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali  dell’Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.  

Hanno diritto di partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi  nel libro degli associati e gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali  sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere  esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non 

può rappresentare più di tre associati.  

All’assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:  

– nomina e revoca i componenti degli organi associativi;  

-nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;  

– approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto  opportuno, il bilancio sociale;  

 – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di respon sabilità nei loro confronti;  

– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;  

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto  alla sua competenza.  

 All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:  

– delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione; 

– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;  

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto  alla sua competenza.  

  1. Funzionamento dell’assemblea degli associati  

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione dei bilancio di  esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna);  è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento  dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre 

convocata quando sia fatta richiesta dall’organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da  almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.  

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati pos sono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.  

Salvo ove diversamente previsto, l’assemblea in prima convocazione è valida se presente (personal mente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convoca zione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevo le della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita.  

Per l’assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la  trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  

L’Assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione  a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:  

– sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo  svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;  

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari og getto di verbalizzazione; – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vota zione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.  

  1. Organo amministrativo (consiglio direttivo)  

L’organo amministrativo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche  delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati  dall’assemblea.  

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici asso ciati. Il primo organo amministrativo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente,  dall’Assemblea degli associati.  

Rientra nella sfera di competenza dell’organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Sta-

tuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, so no compiti di questo organo:  

– eseguire le deliberazioni dell’assemblea;  

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;  

– predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al  raggiungimento delle soglie di legge;  

– predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione  economica dell’esercizio;  

– deliberare l’ammissione degli associati;  

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;  

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;  

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.  

L’organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia  fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all’anno. È convocato  mediante lettera o email contenente l’ordine del giorno, inviati 3 giorni prima di quello fissato per l’a dunanza.  

L’adunanza dell’organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presi dente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.  

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.  

Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisica mente presenti alla riunione. L’organo amministrativo è validamente costituito quando è  presente la maggioranza dei componenti.  

Le deliberazioni dell’organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.  

L’organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso  di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a  distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:  

– il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento  dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;  

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari og getto di verbalizzazione; – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vota zione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.  

  1. Composizione dell’organo amministrativo  

L’Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un 

massimo 11 membri nominati dall’assemblea ordinaria.  

Non può essere membro dell’organo amministrativo, e se nominato decade dal suo uffcio, l’interdetto,  l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche tempora nea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffci direttivi ex art. 2382 c.c.  

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.  

L’organo amministrativo dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i membri dell’organo ammini strativo possono essere rieletti.  

Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l’organo amministrativo convoca entro 30 giorni l’assemblea per la sua sostituzione.  

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell’organo amministrativo a svolge re i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo pre sidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.  

L’organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra cau sa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale  evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione  e limitatamente agli aKari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le  funzioni saranno svolte dall’organo amministrativo decaduto.  

  1. Compiti del presidente e del vicepresidente  

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confron ti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.  

Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.  

Il presidente dura in carica quanto l’organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per di missioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea per gravi motivi, con la maggioranza  dei presenti.  

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’organo amministrativo, il presidente convoca  l’assemblea per la nomina del nuovo presidente.  

Il presidente convoca e presiede l’assemblea e l’organo amministrativo, svolge l’ordinaria amministra zione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all’attività compiuta.  

Il presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea degli associati e  del consiglio direttivo.  

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in  quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.  

  1. Organo di controllo 

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea nomina un organo di con trollo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo  2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le ca tegorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, c.c. Ai componenti dell’organo di controllo  si applica l’articolo 2399 c.c.  

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corret ta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e con tabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monito raggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il  

bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato re datto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017.  

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale  dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.  

Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì  svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto  incaricato.  

  1. Patrimonio dell’Associazione  

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi,  riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri  componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento indivi duale del rapporto associativo.  

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,  entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo persegui mento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

  1. Risorse economiche  

L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento  della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e  lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diver se da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.  

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione  delle finalità dell’Associazione.  

  1. Destinazione degli avanzi di gestione  

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque de-

nominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la de stinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.  

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivi tà istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.  

  1. Durata del periodo di contribuzione  

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenu ta iscrizione da parte dei nuovi associati. L’Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte  dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.  

  1. Diritti degli associati al patrimonio sociale  

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al  versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È  comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli pre scritti.  

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non  sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso  di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di  quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.  

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di parte cipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo  particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.  

  1. Esercizio sociale e bilancio  

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l’organo amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal  rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea degli asso ciati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.  

L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse even tualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.  

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall’organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge,  l’organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale,  da sottoporre all’assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bi lancio di esercizio. 

  1. Scioglimento e liquidazione dell’Associazione  

L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destina zione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.  

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, pre vio parere positivo dell’ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà  operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di  utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.  

F.TO: GAETANO FINOCCHIARO  

F.TO: GIANLUCA CIVIDINI  

F.TO: EVA GIOVANNA CIVIDINI  

F.TO: ANNA MARIA BRUNO  

F.TO: LAURA MUCCINI  

F.TO: MATHIAS BASTRENTA